REGNO delle DUE SICILIE
LEGGE SULLA IMMIGRAZIONE
emanata da Sua Maestà il Re Ferdinando
il 17 dicembre 1817
che regolamenta la concessione della cittadinanza agli stranieri.
Il criterio fondamentale è che per poter acquisire la cittadinanza si deve essere concretamente utili al progresso e all' arricchimento dello Stato e in nessun caso si può essere un problema sociale o un peso economico per lo Stato.
In altri termini si afferma la logica della «immigrazione scelta» anziché quella «subita».
Nell' articolo I si precisa che «potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione del nostro regno delle Due Sicilie», nell' ordine:
1. gli stranieri che hanno renduto, o che renderanno importanti servizi allo Stato;
2. quelli che porteranno dentro lo Stato de talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili;
3. quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili, su i quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all' anno.
Al requisito indicato ne' suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l' altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo.
4. Quelli che abbiano avuta la residenza nel Regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza;
o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale.
...quando il Nostro Regno era ambita meta di immigrazione prima di essere reso la periferia degradata del mondo .
Ancora oggi questi TRE semplici articoli conservano la loro efficacia e non a caso paesi civili come Canada Svizzera e tanti altri la applicano ancora oggi, nel terzo millennio.